Anche il settore del delivery finisce sotto la scure dell'antitrust europeo
La Commissione ha multato Delivery Hero e Glovo, due importanti aziende di consegna di cibo a domicilio, per un totale di 329 milioni di euro per aver partecipato a un cartello nel settore della consegna di cibo a domicilio online. In particolare, le due aziende (i) hanno concordato di non sottrarre reciprocamente dipendenti; (ii) si sono scambiate informazioni commerciali sensibili; e (iii) si sono assegnate mercati geografici. L'infrazione ha interessato lo Spazio Economico Europeo ("SEE") ed è durata quattro anni. Cartelli come questo riducono la scelta per consumatori e partner commerciali, riducono le opportunità per i dipendenti e riducono gli incentivi a competere e innovare.
Entrambe le società hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello e hanno accettato di transigere il caso. Questa è la prima decisione in cui la Commissione individua un cartello nel mercato del lavoro e la prima volta che sanziona l'uso anticoncorrenziale di una quota di minoranza in un'impresa concorrente.
Delivery Hero e Glovo sono due delle più grandi aziende di consegna di cibo a domicilio in Europa. Consegnano cibo (preparato da un ristorante o da una cucina professionale), generi alimentari e altri prodotti al dettaglio (non alimentari) ai clienti che ordinano tramite app o sito web. Nel luglio 2018, Delivery Hero ha acquisito una partecipazione di minoranza non di controllo in Glovo, incrementandola progressivamente attraverso investimenti successivi. Nel luglio 2022, Delivery Hero ha acquisito il controllo esclusivo di Glovo.
La Commissione ha rilevato che, da luglio 2018 a luglio 2022, Delivery Hero e Glovo hanno progressivamente rimosso i vincoli concorrenziali tra le due società, sostituendoli con un coordinamento anticoncorrenziale a più livelli. In particolare, le due società hanno concordato:
- Non cercare di attrarre i rispettivi dipendenti. L'accordo tra gli azionisti firmato al momento dell'acquisizione di una quota di minoranza non di controllo di Glovo da parte di Delivery Hero includeva clausole limitate di non assunzione reciproca per alcuni dipendenti. Poco dopo, questo accordo è stato esteso a un accordo generale di non contattare attivamente i dipendenti di nessuno.
- Scambiarsi informazioni commercialmente sensibili. Lo scambio di informazioni commercialmente sensibili (ad esempio, su strategie commerciali, prezzi, capacità, costi e caratteristiche dei prodotti) ha consentito alle aziende di allineare e influenzare il rispettivo comportamento sul mercato.
- Di ripartirsi i mercati geografici. In particolare, le due società hanno concordato di suddividersi i mercati nazionali per la consegna di cibo online nello Spazio Economico Europeo (SEE), eliminando tutte le sovrapposizioni geografiche esistenti, evitando l'ingresso nei rispettivi mercati nazionali e coordinando chi di loro avrebbe dovuto entrare nei mercati in cui nessuna delle due era ancora presente.
Tutte le pratiche sopra menzionate sono state agevolate dalla partecipazione di minoranza di Delivery Hero in Glovo. Possedere una partecipazione in un concorrente non è di per sé illegale, ma in questo caso specifico ha favorito contatti anticoncorrenziali tra le due aziende rivali a diversi livelli. Ha inoltre consentito a Delivery Hero di ottenere accesso a informazioni commercialmente sensibili e di influenzare i processi decisionali di Glovo, e in ultima analisi di allineare le rispettive strategie aziendali delle due aziende. Ciò dimostra che la proprietà incrociata orizzontale tra concorrenti può comportare rischi antitrust e deve essere gestita con cautela.
La Commissione ha ritenuto che le tre pratiche anticoncorrenziali costituiscano un'infrazione unica e continuata, che copre il SEE e costituisce un'infrazione per oggetto ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
le multe inflitte
Le sanzioni inflitte a entrambe le società sono state stabilite sulla base degli orientamenti della Commissione sulle sanzioni del 2006. Nel determinare le sanzioni, la Commissione ha considerato diversi elementi, tra cui la natura multiforme del cartello, il fatto che coprisse l'intero SEE, la sua durata complessiva e l'evoluzione del cartello nel tempo, con periodi di minore intensità. Inoltre, la Commissione ha applicato una riduzione standard del 10% alle sanzioni, in linea con la comunicazione della Commissione del 2008 relativa alla transazione, poiché entrambe le società hanno riconosciuto la propria partecipazione al cartello e la propria responsabilità.
La ripartizione delle sanzioni imposte a ciascuna parte è la seguente: