Al 2040 confermato il taglio del 90% delle emissioni

10/12/2025

Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto l'accordo sull'obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra (GHG) entro il 2040 e sulla modifica della legge UE sul clima. L'accordo include anche la possibilità di utilizzare crediti internazionali di alta qualità per raggiungere la riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, con un contributo adeguato fino al 5%. L'obiettivo climatico concordato garantisce una traiettoria chiara e stabile verso un'economia europea decarbonizzata entro il 2050. Offre certezza agli investitori e alle imprese per promuovere la transizione pulita, la competitività industriale, la sicurezza energetica e l'indipendenza dell'UE.

A livello internazionale, l'UE sta dimostrando il suo fermo impegno per il raggiungimento dell'accordo di Parigi e la sua leadership come partner all'avanguardia e affidabile nell'azione globale per il clima. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Oggi l'UE dimostra il suo forte impegno per l'azione per il clima e l'accordo di Parigi. Un mese dopo la COP30, abbiamo trasformato le nostre parole in azioni, con un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040. Abbiamo una chiara direzione di marcia verso la neutralità climatica e un piano pragmatico e flessibile per rendere la transizione pulita più competitiva".

Questo accordo provvisorio definisce un percorso pragmatico e flessibile verso il 2040 che riflette le attuali realtà economiche e geopolitiche. Fornisce le condizioni abilitanti per raggiungere l'obiettivo concordato del 90%, inclusa la piena attuazione del Clean Industrial Deal. Definisce alcune flessibilità ed elementi chiave per l'obiettivo del 2040 e per il quadro climatico post-2030 che guideranno le prossime proposte legislative della Commissione:

- La legge prevede la possibilità di utilizzare crediti internazionali di alta qualità per fornire un "contributo adeguato" al raggiungimento dell'obiettivo del 2040, a partire dal 2036. Tale importo può arrivare fino al 5% delle emissioni nette di gas serra dell'UE del 1990, corrispondente a una riduzione nazionale delle emissioni nette di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040. E' previsto un periodo pilota per il periodo 2031-2035.
- La possibilità di utilizzare le capacità stabili di assorbimento  a livello nazionale nell'ambito del  Sistema UE di scambio delle quote di emission (EU ETS) per compensare le emissioni residue difficili da ridurre.
- Saranno previste maggiore flessibilità all'interno e tra i settori e gli strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in ​​modo semplice ed economicamente conveniente. Concretamente, ciò potrebbe dare a uno Stato membro la possibilità di compensare le carenze in un settore senza compromettere il progresso complessivo.

L'accordo provvisorio evidenzia inoltre gli elementi che dovranno essere inclusi nel quadro post-2030. Tra questi, una maggiore attenzione alla competitività dell'industria e dell'economia europee; una transizione equa, pragmatica, economicamente vantaggiosa e socialmente equilibrata per tutti; tecnologie innovative e pulite basate sulla neutralità tecnologica; e soluzioni basate sulle energie rinnovabili. I colegislatori hanno introdotto una valutazione biennale sull'attuazione degli obiettivi intermedi per tenere conto delle più recenti evidenze scientifiche, degli sviluppi tecnologici e della competitività globale dell'UE. Anche la disposizione relativa alla revisione è stata rafforzata, in modo che la Commissione, in una futura revisione, possa fare il punto sugli impatti sulla competitività delle industrie dell'UE, sull'evoluzione dei prezzi dell'energia, sullo stato degli assorbimenti netti a livello UE e sulla flessibilità degli Stati membri nell'utilizzo di crediti internazionali di alta qualità per raggiungere i propri obiettivi e sforzi post-2030.

L'accordo posticipa inoltre di un anno, dal 2027 al 2028, l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per gli edifici, il trasporto su strada e le piccole industrie (ETS2). Il rinvio non pregiudica gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica previsti dall'ETS2, che sono iniziati come previsto nel 2025.

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